REGOLE SULLA RICEZIONE DELLA CORRISPONDENZA

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REGOLE SULLA RICEZIONE DELLA CORRISPONDENZA

I metodi d’invio e ricezione della posta, hanno subito nel tempo, un’evoluzione molto profonda, offrendoci al presente le notissime “e-mail” che riteniamo essere ormai un metodo comune per scambiare la corrispondenza e che rappresentano il culmine del progresso in tale campo.

Nel corso dei secoli l’uomo si è servito dello scambio a mano, di piccioni viaggiatori, di diligenze, di cavalli, treni, mongolfiere e degli aerei prima di poter mettere a disposizione un metodo elettronico che potesse raggiungere il destinatario in brevissimo tempo.

Tuttavia, anche se le e-mail hanno reso la rete di comunicazione molto più efficiente e di semplice utilizzo, questo sistema non ha soppiantato completamente l’utilizzo della posta cartacea, che almeno in Italia mantiene una posizione importante.

Normativa UNI EN 13724

  • Questa legge europea definisce le dimensioni delle cassette postali, le quali devono: A. Poter contenere riviste, B. Avere un dispositivo anti-prelievo e C. assicurare una tutela della sicurezza e della privacy delle persone.
  • Le dimensioni devono garantire di poter accogliere all’interno anche delle riviste con dimensioni di 210 x 297 mm. Sono considerate valide anche buche per lettera, le aperture sulla porta d’ingresso o nel muro se esse consentono un inserimento agevole della corrispondenza.
  • La cassetta deve essere munita di un dispositivo anti-prelievo il quale impedisce efficacemente il ritiro non autorizzato della corrispondenza introdotta all’interno.
  • La resistenza della cassetta deve assicurare di poter far fronte a condizioni atmosferiche estreme, lo spessore di tale prodotto non deve essere inferiore a 1,2 mm, con una resistenza dello sportello come minimo di 15 daN (N = Newton. Il da N corrisponde a un sistema per misurare una forza, utile per esempio nel calcolare la spinta di un motore a razzo, 15 daN convertiti corrispondono a 17 chilogrammi forza).

Articoli concernenti le condizioni generali sulle CASSETTE DOMICILIARI

I seguenti articoli sono parte del Decreto del Ministero Delle Comunicazioni numero 9 dell’aprile 2001.

• Art. 45: Le cassette per la posta semplice devono essere installate, a spese del proprietario; devono essere facilmente accessibili al portalettere; le dimensioni dell’apertura, la forma e la capacità di contenere, devono essere tali da permettere l’introduzione d’invii senza difficoltà. Devono inoltre apportare in modo ben visibile il nome dell’intestatario e chiunque altro ne faccia uso. Qualora le cassette postali non siano conformi alle dimensioni e caratteristiche previste, i titolari devono provvedere agli adattamenti necessari poiché in sua mancanza, il ritiro della corrispondenza avverrà nell’ufficio postale o di distribuzione avvisando preventivamente il destinatario.
• Art. 46: Le cassette devono essere situate al limite della proprietà, sulla pubblica via o in luogo liberamente accessibile, ad eccezione di accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione. (Ciò significa che le cassette postali non possono essere situate all’interno di un edificio o di un giardino se questo obbliga il postino all’accesso a una proprietà privata, senza la sicurezza di trovare qualcuno che risponda al campanello e ritrovandosi quindi impedito nello svolgere il proprio lavoro. In aggiunta introdurrebbe la possibilità di grane legali qualora il portalettere subisse un infortunio all’interno di una proprietà privata.)
• Art. 47: negli edifici condominiali o complessi a uso d’impresa, le cassette delle lettere devono essere raccolte in un unico punto di accesso. (All’esterno di recinzioni)
• Art. 48: I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste Italiane, possono provvedere agli adattamenti necessari, concordando un termine con l’ufficio richiedente.
Queste norme e regole nascono per via del sempre più crescente numero di residenti e, la scelta migliore è adeguarsi ad esse se non si vuole obbligatoriamente recarsi a intervalli regolari presso l’ufficio postale della propria zona per verificare eventuali giacenze non recapitate.

Le regole di cui sopra in ogni caso, sono a favore del titolare, cioò del proprietario della buca delle lettere, il quale viene tutelato e che non dovrebbe interpretarle come un ostacolo alla sua libertà.

By |2019-01-31T19:13:47+00:00January 31st, 2016|Blog|0 Comments

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